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Padrini e madrine


Nella Chiesa cattolica la presenza del padrino e della madrina è fortemente auspicata, ma non strettamente necessaria. Qualora essi siano presenti (come attualmente avviene nella maggior parte dei casi) devono essere o un padrino soltanto o una madrina soltanto (per la Cresima), o un padrino e una madrina insieme (per il Battesimo): non sono dunque ammessi due padrini o madrine dello stesso sesso, né tantomeno un numero maggiore di padrini e madrine.

I requisiti per poter svolgere il ruolo di padrino e madrina sono:

  1. essere cattolico/a;
  2. esser stato designato dal battezzando o dai suoi genitori (o dal parroco se questi sono venuti a mancare);
  3. avere l’intenzione di assumere questo incarico;
  4. aver compiuto il sedicesimo anno di età (questo requisito è dispensabile dal parroco);
  5. aver ricevuto i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia;
  6. non essere oggetto di nessuna pena canonica, inflitta o dichiarata;
  7. non essere madre o padre del battezzando o del cresimando;
  8. condurre una vita conforme alla fede e all’incarico che assume.

Fino all’entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico nel 1983, in occasione della cresima gli uomini erano accompagnati all’altare da un padrino, mentre le donne da una madrina: questa usanza è talora rimasta fino ad oggi, pur non essendo più prescritta. Tale uso derivava dal fatto che tra padrino e madrina e figlioccio nasceva la cognatio spiritualis, una sorta di parentela spirituale che costituiva impedimento dirimente per un ipotetico futuro matrimonio tra i due.


 

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